Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00031, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS – COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali.

Le principali novità:

  1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, sociosanitarie e socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e controllo dell’infezione da SARS -COV-2 e della patologia correlata (COVID -19) di cui all’Allegato A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. In particolare:
    1. Il personale operante nelle strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali deve svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento.
    2. Le strutture ospedaliere, territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali devono dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e garantire ai propri dipendenti specifici percorsi formativi sull’utilizzo degli stessi, anche utilizzando piattaforme FAD.
    3. Le strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, qualora non avessero completato il percorso formativo e/o acquisito una congrua dotazione di DPI, devono adottare misure idonee ad evitare gli spostamenti e i contatti sociali di tutto il personale operante all’interno della struttura. A tal fine, laddove sussistano le condizioni autocertificate dal singolo dipendente, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, questi potrà fare ritorno al proprio domicilio, evitando ogni contatto lungo il percorso casa-lavoro-casa e con eventuali conviventi al proprio domicilio. Nel caso non siano garantite le sopra citate condizioni la direzione della struttura dovrà allestire spazi dedicati per il pernottamento del personale.
    4. Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, devono garantire per tutto il personale il controllo quotidiano in entrata e in uscita della temperatura e che i dati siano annotati su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell’emergenza. In caso di temperatura >37,5 °C si dovrà provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno ed annotarne parimenti i valori sul registro di cui sopra e attivare le misure di cui all’Allegato A.
    5. Le direzioni sanitarie/il responsabile sanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie e le direzioni delle strutture socio-assistenziali devono inviare alla ASL territorialmente competente, entro 7 giorni dall’adozione della presente ordinanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello qui allegato dell’avvenuta attuazione delle misure indicate nell’allegato A e dell’attuazione della formazione e dell’adeguata dotazione e utilizzo dei DPI (Allegato B).
    6. Ferma la dichiarazione di cui al punto precedente, le ASL devono proseguire nel monitoraggio delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, insistenti sul proprio territorio, provvedendo a:
      1. effettuare sopralluoghi presso le strutture:
      2. compilare per ciascuna struttura una check-list per la valutazione delle situazioni ambientali e degli ospiti;
  • rilevare il fabbisogno dei DPI delle strutture territoriali, residenziali e semiresidenziali, sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, insistenti sul proprio territorio e comunicarlo alla Direzione Regionale Salute ed integrazione sociosanitaria entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
  1. in caso di eventi epidemici in singole strutture, trasmettere le risultanze documentali acquisite (sia preliminari che conclusive) all’Unità di Crisi regionale e al SeReSMI al fine di attivare il Gruppo Audit Regionale per cluster di comunità da SARS-CoV2 come da determinazione G04318 del 15 aprile 2020, nonché gli interventi delle costituende USCAR come da nota regionale prot.n. U0291852 del 8 aprile 2020;
  2. inviare periodicamente l’esito del processo di monitoraggio effettuato presso le strutture che insistono sul territorio alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria secondo le modalità indicate nella nota regionale prot. N. U0318271 dell’11 aprile 2020.
  1. I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono garantiti dalle singole strutture; nel caso di impossibilità a dotarsi autonomamente dei DPI, il gestore della struttura fa richiesta del proprio bisogno, per il tramite della ASL territorialmente competente, alla Regione Lazio che provvede in base al numero, alle tipologie disponibili e al fabbisogno giornaliero. Il costo verrà imputato alla struttura secondo un valore medio di acquisto regionale e decurtato in occasione del saldo annuale, anche a eventuale compensazione, per le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate; per le strutture sanitarie private e per le strutture socio assistenziali le modalità di recupero verranno definite con successivo provvedimento a cura della Direzione regionale competente.
Attivita’ Destinatari
Consegna dei DPI specifici a tutto il personale dipendente e non in funzione di quanto riportato nell’ordinanza Regione Lazio del 17.04.2020 Tutte le persone con accesso alla struttura
Consegna delle informative riportate nell’ordinanza Regione Lazio del 17.04.2020 Tutte le persone con accesso alla struttura
Effettuazione formazione anche in modalità FAD, secondo i canali previsti nell’ordinanza della Regione Lazio,  sul corretto utilizzo dei DPI e sul COVID-19 (pag.5 e 20 del DVR 07). Lavoratori dipendenti e fornitori
In caso di mancato completamento del percorso formativo e/o acquisito una congrua dotazione di DPI, adozione di misure idonee ad evitare gli spostamenti e i contatti sociali di tutto il personale operante all’interno della struttura. A tal fine, laddove sussistano le condizioni autocertificate dal singolo dipendente, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, questi potrà fare ritorno al proprio domicilio, evitando ogni contatto lungo il percorso casa-lavoro-casa e con eventuali conviventi al proprio domicilio. Nel caso non siano garantite le sopra citate condizioni la direzione della struttura dovrà allestire spazi dedicati per il pernottamento del personale. Tutto il personale operante all’interno della struttura
Controllo quotidiano in entrata e in uscita della temperatura da annotare su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati e compatibilmente con la gestione dell’emergenza. In caso di temperatura >37,5 °C si dovrà provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno ed annotarne parimenti i valori sul registro di cui sopra e attivare le misure di cui all’Allegato A. Tutto il personale operante all’interno della struttura
Inviare alla ASL territorialmente competente, entro 7 giorni dall’adozione della presente ordinanza 17.04.2019, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello qui allegato dell’avvenuta attuazione delle misure indicate nell’allegato A e dell’attuazione della formazione e dell’adeguata dotazione e utilizzo dei DPI (Allegato B).

 

Direzione sanitaria
Verificare la corretta applicazione delle procedure stabilite dall’allegato A dell’ordinanza del 17.04.20 della Regione Lazio. Direzione sanitaria
Redazione di procedura/istruzione operative in relazione all’Ordinanza della Regione Lazio del 17.04.2020 e diffusione delle stesse a tutto il personale. Direzione sanitaria

Per ulteriori informazioni su adeguamento Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento al recepimento dell’ordinanza riportata, puoi contattarci a info@renovia.it