In questo articolo sono fornite informazioni in merito alle Norme armonizzate ed alla Valutazione tecnica europea sui prodotti da costruzione [1], e sulle condizioni che occorre rispettare per la commercializzazione dei prodotti stessi sul mercato europeo, nell’ambito del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Sono inoltre accessibili gli elenchi aggiornati dei titoli e dei riferimenti delle Norme armonizzate vigenti (ultimo elenco aggiornato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/10/2016, n. C 398), nonché gli elenchi dei riferimenti relativi ai documenti per la Valutazione tecnica europea (ultimo elenco aggiornato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 09/12/2016, n. C 459). Gli elenchi sono disponibili tra le FONTI COLLEGATE.

LE NORME ARMONIZZATE NEL REG. (UE) 305/2011 – Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le Norme armonizzate per i prodotti da costruzione sono stabilite dagli Organismi europei di normalizzazione in base alle richieste (“mandati”) formulate dalla Commissione UE previa consultazione del Comitato permanente per le costruzioni.
Tali Norme armonizzate:

  • stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal relativo mandato, si riferiscono all’uso previsto dei prodotti che esse coprono;
  • forniscono – senza ovviamente mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati – metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali;
  • contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Gli Organismi europei di normalizzazione specificano inoltre nelle Norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.
Per approfondimenti si rinvia all’articolo “Il nuovo Regolamento (UE) n. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione”.

PUBBLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE – La Commissione UE valuta la conformità delle Norme armonizzate predisposte dagli Organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei relativi riferimenti. La Comunicazione della Commissione europea contenente l’ultimo elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle Norme armonizzate nell’ambito del Regolamento (UE) 305/2011 – che sostituisce gli elenchi precedenti – è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/10/2016, n. C 398.
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b) data di entrata in vigore (data di inizio del periodo di coesistenza [2]);
c) data di fine del periodo di coesistenza.
Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è già possibile usare la norma armonizzata per redigere la Dichiarazione di prestazione [3] relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione; viceversa e fatte salve le procedure semplificate di cui agli articoli da 36 a 38 del Regolamento (UE) 305/2011, a decorrere dalla fine di tale periodo la norma armonizzata diviene l’unico strumento utilizzabile per redigere la suddetta Dichiarazione. Da tale ultima data sorge l’obbligo per gli Stati membri di ritirare le eventuali norme nazionali in contrasto con la norma armonizzata e di porre termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
Ne consegue che al termine del periodo di coesistenza, possono essere immessi sul mercato soltanto i prodotti da costruzione che sono conformi alle Norme armonizzate.

PRODOTTI CHE NON RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA – Per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una Valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica), che adotta un Documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:
a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;
b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto (articolo 19, Reg. 305/2011).
In questi casi il Documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (articolo 22, Reg. 305/2011). L’ultimo elenco aggiornato che sostituisce quelli precedenti è contenuto nella Comunicazione pubblicata sulla GUUE 09/12/2016, n. C 459.



[1] Per prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

[2] Per “periodo di coesistenza” si intende quell’arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale risultano essere entrambe applicabili al fine di attribuire una conformità al prodotto. Qualora una norma armonizzata sia sostituita con una nuova versione, entrambe le versioni restano valide fino allo scadere del periodo di coesistenza.

[3] La “Dichiarazione di prestazione”, che ha sostituito la precedente “Certificazione di conformità”, è il documento con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate, e viene redatta all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione tecnica europea (si veda il paragrafo dedicato) rilasciata per il prodotto in questione (articolo 4, Regolamento (UE) n. 305/2011).