Questo articolo – dopo l’uscita del D.M. 12/05/2016 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” – ed a seguito del rinvio generalizzato attuato dal D.L. “Milleproroghe” 244/2016 (L. 19/2017), riporta tutte le scadenze differenziate con i relativi adempimenti, per l’adeguamento delle varie tipologie di edifici scolastici ai requisiti di prevenzione incendi, che sono contenute nel D.M. 26/08/1992.

Informativa schematica e completa sulle norme applicabili, sui termini, sulle casistiche, sugli adempimenti e sulle scadenze. Il tutto, anche alla luce del D.M. 14/07/2015 che ha dettato disposizioni alternative valide per le attività esistenti con numero di posti compreso tra 26 e 50. L’articolo è aggiornato con la specifica RTV (Regola tecnica verticale) inserita nel Codice di prevenzione incendi dal D.M. 09/08/2016 e con la proroga per l’adeguamento delle strutture esistenti al 31/12/2017, introdotta dal D.L. 244/2016.

QUADRO NORMATIVO
Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sono contenute nel D.M. 09/04/1994, entrato in vigore in data 11/05/1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nella Regola tecnica verticale (RTV) emanata con il D.M. 09/08/2016, in vigore dal 22/09/2016 ed inserita nel corpus del cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 03/08/2015.
Il D.M. 09/04/1994, oltre a disposizioni comuni (Titolo I del D.M. 09/04/1994), tratta:
– Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Attività di nuova costruzione (Titolo II, Parte I, del D.M. 09/04/1994);
– Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Attività esistenti (Titolo II, Parte II, del D.M. 09/04/1994);
– Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto (Titolo III del D.M. 09/04/1994);
– Rifugi alpini (Titolo IV del D.M. 09/04/1994).
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente modificate:
– dal D.M. 06/10/2003 (che reca altresì misure alternative al Titolo II, Parte II);
– dal D.M. 15/09/2005;
– dal D.M. 03/03/2014.
Misure alternative al Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono poi state emanate con il D.M. 14/07/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2015 ed in vigore dal 23/08/2015.
Detto provvedimento reca disposizioni applicabili per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal D.M. 09/04/1994, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La sua emanazione discende dal D.L. 30/12/2013, n. 150, ed in particolare dall’articolo 11, comma 2, che ha disposto “con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto”.
Peraltro le disposizioni introdotte dal D.M. 14/07/2015 si applicano (sempre alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto), anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
È fatta salva, per il responsabile delle attività, la facoltà di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al D.M. 09/04/1994. Pertanto le nuove disposizioni si qualificano come già detto alternative a quelle attualmente contenute nel D.M. 09/04/1994, Titolo II – Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Parte II relativa alle attività esistenti, ovviamente solo con riguardo alle attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23/08/2016 è stato poi pubblicato il D.M. 09/08/2016, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, ed in vigore dal 22/09/2016.
Il provvedimento si applica alle attività in questione (numero 66 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011) – fatta eccezione per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e per i rifugi alpini in alternativa alle norme sopra menzionate. Con la sua emanazione sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, del D.M. 03/08/2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all’Allegato I del medesimo D.M. 03/08/2015, nella sezione V (Regole tecniche verticali), il capitolo V.5 contenente le norme in oggetto, che contengono anche una specifica sezione relativa alle opere da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25.

Fonte Legislazione Tecnica