Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2017

 

Quando  un  prodotto  da  costruzione  rientra  nell’ambito  di applicazione di una norma armonizzata il fabbricante redige una   dichiarazione   di   prestazione.

Apparato sanzionatorio

Il fabbricante

  • che viola l’obbligo di redigere la  dichiarazione di prestazione la sanzione amministrativa  pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo  che  il  fatto  costituisca  piu’ grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che  viola  l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione  del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, e’ punito con l’arresto fino a  sei  mesi  e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

 

  • che  viola  l’obbligo  di  cui  all’articolo  4, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  305/2011  e’  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro  a  4.000  euro;  il medesimo fatto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  10.000  euro  qualora  si  riferisca  all’utilizzo  di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

  • che redige la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011  non  rispettando  le prescrizioni ivi previste e’ punito con  la  sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000  euro  a  10.000  euro;  salvo  che  il   fatto costituisca piu’  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e’  punito  con l’arresto sino a due mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

  • che  fornisce  la  dichiarazione  di  prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del  regolamento  (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto e’punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a 4.000  euroil  medesimo  fatto   e’   punito   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  10.000  euro  qualora  si riferisca all’utilizzo  di  prodotti  e  materiali  destinati  a  uso strutturale o a uso antincendio.  

 

  • che viola i principi generali e  le  disposizioni relative all’uso  della  marcatura  CE  di  cui  all’articolo  8  del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativapecuniaria  da  4.000  euro  a  24.000  eurosalvo  che  il   fatto costituisca piu’  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e’  punito  con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da  10.000  euro  a  50.000 euro qualora  si  riferisca  all’utilizzo  di  prodotti  e  materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

  • che viola le  regole  e  le  condizioni  previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n.  305/2011  per  l’apposizione della  marcatura  CE  e’  punito  con  la   sanzione   amministrativa pecuniaria  da  4.000  euro  a  24.000  euro;  salvo  che  il   fatto costituisca piu’  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e’  punito  con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da  10.000  euro  a  50.000 euro qualora  si  riferisca  all’utilizzo  di  prodotti  e  materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Il  costruttore,  il  direttore  dei   lavori,   il   direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito  delle  specifiche competenze

  • utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6,  7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del  presente  decreto  e’  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  4.000  euro  a  24.000  euro;  salvo  che  il   fattocostituisca piu’  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e’  punito  con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da  10.000  euro  a  50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a  uso strutturale o a uso antincendio.

 

  • che prescrive prodotti non conformi  a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto  o  in violazione di una delle disposizioni in materia di  dichiarazione  di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  e’  punito  con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo  che  il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’  punito  con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.