Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 03/12/2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 12/10/2015 che, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della L. 107/2015, provvede a ripartire le somme relative alle annualità 2014 e 2015 (complessivi 40 milioni di euro), dei finanziamenti per l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli a rischio sismico, a valere sul “Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, di cui all’art. 32-bis del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003).
Il decreto provvede altresì a definire termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico finanziabili.
Le somme sono ripartite secondo gli importi individuati nell’Allegato 1, a loro volta definiti in base ad una formula che tiene conto del numero di comuni presenti nella Regione o Provincia autonoma, della popolazione scolastica e dell’accelerazione al suolo desumibile dalla mappa di pericolosità sismica pubblicata in allegato all’Ordinanza P.C.M. 3519/2006. Sotto i 100.000 Euro non è stato assegnato alcun contributo in quanto la somma non rende possibile un intervento tecnico adeguato.
Per l’utilizzo delle somme in questione, ciascuna Regione e Provincia autonoma deve aver predisposto e trasmesso al MIUR e per conoscenza al Dipartimento della Protezione civile, entro il 30/11/2015, un unico piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione. Qualora i piani di intervento non pervengano nei termini, il MIUR, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze.
Gli interventi oggetto del finanziamento possono essere individuati anche nell’ambito della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, che non siano finanziati con i mutui di cui all’art. 10 del D.L. 104/2013 (conv. L. 128/2013). Si veda per approfondimenti in proposito l’articolo “La pianificazione triennale dell’edilizia scolastica ai sensi del D.L. 179/2012 e della L. 23/1996”.
Con il successivo D.M. 23/12/2015, n. 943, emanato in attuazione dell’art. 6 del D.P.C.M. 12/10/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/03/2016, sono stati individuati gli interventi (Allegato A) sulla base dei piani predisposti dalle Regioni e sono stati definiti i termini per la progettazione e per l’aggiudicazione dei lavori, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza. Si segnala che gli enti beneficiari dei finanziamenti, per non incorrere nella revoca delle risorse assegnate, devono approvare le progettazioni esecutive ed effettuare l’aggiudicazione degli interventi, almeno in via provvisoria, entro e non oltre il 30/06/2017 (termine prorogato dal D.M. 07/12/2016, n. 969, inizialmente il termine era fissato al 02/01/2017) e che la durata dei lavori non deve superare i 2 anni dall’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’intervento. Infine, relativamente alle modalità di monitoraggio degli interventi, viene previsto che le Regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad aggiornare lo stato di avanzamento degli interventi sulla piattaforma WebGIS “Obiettivo Sicurezza delle Scuole” del Dipartimento della protezione civile.
Si rammenta che la ripartizione delle risorse per le annualità 2012 e 2013 (unitamente alle riassegnazioni derivanti dall’annualità 2011) era stata in precedenza effettuata con il D. P.C.M. 08/07/2014 (G.U. 16/10/2014, n. 241), mentre per le annualità successive, a decorrere dalla 2016, sarà effettuata con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

INITERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO – Sono finanziabili i seguenti interventi:

  • interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 della Ord. P.C.M. 3274/2003 o nel D.M. 14/09/2005 o nel D.M. 14/01/2008;
  • interventi di adeguamento strutturale ed antisismico di edifici scolastici pubblici, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui al punto precedentesi riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti già disponibili (si deve intendere, alla data del provvedimento che ripartisce i fondi per le singole annualità), risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;
  • costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell’esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro sito., e stabilito i criteri di utilizzo delle somme.

Gli interventi devono altresì riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore al momento dell’emanazione del provvedimento che ripartisce i fondi per le singole annualità, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all’epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica corrente o ad una di sismicità superiore. Sono ammessi peraltro interventi di adeguamento nelle regioni e province autonome interamente classificate in zona 4.
Non sono consentiti:

  • interventi su edifici scolastici pubblici già finanziati nell’ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza di cui all’art. 80, comma 21, della L. 289/2002;
  • interventi su edifici a destinazione mista (scolastica abitativa, scolastica commerciale, ecc.), a meno che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.

EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI – Ciascuna Regione, ai fini dell’utilizzo della quota di finanziamenti ad essa destinati (sulla base della ripartizione effettuata dal Dipartimento della Protezione civile basata sui differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori), predispone il piano degli interventi che intende realizzare, che contenga le seguenti indicazioni: priorità attribuita, regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell’allegato 2 alla Ord. P.C.M. 3728/2008, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non supportati da verifiche sismiche, dichiarazione di non sussistenza di finanziamento in base al Piano di cui alla L. 289/2002, dichiarazione per gli edifici a destinazione mista di garanzia della copertura con altri fondi, parere favorevole del direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
L’erogazione dei finanziamenti avviene direttamente da parte del MIUR agli enti locali dei finanziamenti, sulla base dei SAL certificati dal Responsabile unico del procedimento e fino a concorrenza del 90% della spesa complessiva. Il rimanente 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo finale o certificato di regolare esecuzione.
La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall’aggiudicazione.
Infine, sono estesi a questi interventi i poteri derogatori in capo a sindaci e presidenti delle province interessati, ai sensi del D.L. 69/2013. Si veda in proposito l’articolo “Piano edilizia scolastica D.L. 69/2013: poteri derogatori ai Commissari governativi“.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – Di seguito sono riportate le norme di riferimento, tutte consultabili tra le “Fonti collegate” a questo articolo, comprensive dei decreti che hanno provveduto alla ripartizione delle varie annualità:

  • D.L. 30/09/2003, n. 269 (conv. L. 326/2003) – art. 32-bis: ha istituito il “Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • L. 24/12/2007, n. 244 – art. 2, comma 276: ha ampliato a partire dal 2008 gli scopi del Fondo anche agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di edifici scolastici, a ciò destinando un ulteriore finanziamento pari a 20 milioni di euro all’anno;
  • Ord. P.C.M. 29/12/2008, n. 3728: ha definito gli interventi ammissibili e le procedure per l’erogazione dei finanziamenti, e ripartito le somme relative all’annualità 2008;
  • Ord. P.C.M. 31/03/2010, n. 3864: ha ripartito le somme relative all’annualità 2009 e le riassegnazioni di somme non utilizzate dalle Regioni;
  • Ord. P.C.M. 19/05/2010, n. 3879: ha ripartito le somme relative all’annualità 2010;
  • Ord. P.C.M. 02/03/2011, n. 3927: ha ripartito le somme relative all’annualità 2011 e ridefinito le informazioni che debbono contenere i piani regionali degli interventi da realizzare;
  • D. P.C.M. 08/07/2014: ha ripartito le somme relative alle annualità 2012 e 2013 e le riassegnazioni per l’annualità 2011. Per l’utilizzo delle somme in questione, ciascuna Regione e Provincia autonoma predispone e trasmette al Dipartimento della Protezione civile, entro il 14/01/2015 (90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del provvedimento), un unico piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, avente i contenuti sopra indicati. Qualora i piani di intervento non pervengano nei termini, il Dipartimento della Protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l’ipotesi in cui, entro la scadenza del medesimo termine, la Regione interessata definisca un apposito programma d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile.
  • L. 13/07/2015, n. 107: ha attratto gli interventi in questione nella pianificazione unica nazionale, ed esteso i poteri derogatori a sindaci e presidenti delle province, nonché dato il via al nuovo decreto di ripartizione dei fondi 2014 e 2015, nonché a partire dal 2016;
  • D. P.C.M. 12/10/2015: ha definito i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • D.M. 23/12/2015, n. 943: ha disposto l’assegnazione dei fondi;
  • D.M. 07/12/2016, n. 969: ha disposto la proroga al 30/06/2017 del termine per l’aggiudicazione dei lavori almeno in via provvidoria.